Intervento seminario 3 dicembre 2017 Iglesias
Pace
Lavoro Sviluppo, ri-costruire il presente ri-pensare il futuro
Di Adriana
Cosseddu,
Professore
diritto penale Università di Sassari
Uno sguardo ai Lavori preparatori della Assemblea Costituente ci
consegna un dato estremamente significativo: originariamente nel Progetto della
nostra Costituzione era scritto: «L’Italia RINUNZIA alla guerra...»! Ma si è
ritenuto che ciò non bastasse a sottolineare «lo spirito nuovo che deve animare
la Carta costituzionale nei confronti del mondo internazionale». Si arrivò così a discutere il nuovo testo
proposto nella formulazione: l’Italia Ripudia
per affermare al contempo la condanna
come la rinuncia alla guerra. Così
l’art. 11, nel suo dettato attuale, ha trovato collocazione tra i Principi
fondamentali della nostra Costituzione.
Art. 11 Cost. L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (prima parte)
L’obiettivo espresso in quella sede:
puntare a un ordinamento internazionale che «può e deve andare anche oltre i
confini dell’Europa», guardando per il futuro a una unità più ampia, per la
quale «aprire tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia fra tutti i
popoli»!
È questa la cornice alla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 (“Nuove norme
sul controllo dell’esportazione, dell’importazione e transito dei materiali
d’armamento”, quale risultante oggi dalle successive modifiche e integrazioni).
Non c’è il tempo per tante notazioni, mi limito perciò alla più rilevante: art. 1 - “Controllo dello Stato” e divieti di cui ai commi 5 e 6 in ordine all'esportazione, il transito, il
trasferimento di materiali di armamento; gli stessi rispettivamente dispongono:
5. L'esportazione,
il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali
di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono
vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni
internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e
con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il
terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando
mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di
armamento.
6. L'esportazione, il
transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in
stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui
politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; c) verso
i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale
delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
(UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE) ); d) verso i Paesi i cui governi sono
responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di
diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o
del Consiglio d'Europa.