Di fronte alle critiche sull’invio di armi verso
l’Arabia Saudita, finora il governo italiano ha risposto che tutto avviene
senza violare la legge vigente in materia. E cioè la legge 185/90 in base alla
quale sta indagando la magistratura dopo gli esposti presentati da decine di
attivisti dei movimenti per la pace.
Cosa
si può dire circa la richiesta di parte della società civile che chiede di sospendere
la fornitura di armamenti destinati al conflitto yemenita?
Dal punto di vista strettamente si deve dire che
esiste una duplice motivazione. La prima è di carattere generale e riguarda la
violazione dell'art.11 della Costituzione quale principio fondamentale della Carta che
cristallizza, tanto al primo quanto al secondo comma, il ripudio della guerra
come strumento risolutivo delle controversie consentendo all'Italia, infatti,
limitazioni alla propria sovranità solo laddove necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e che, dunque, non si
contrapponga a quanto sancito dal primo comma. In tal senso, la perdurante e
diretta violazione dell'art.1, comma VI, lett a) e b) della L.185/90 si concretizza in un'indiretta
violazione dell'art.11 Cost.
E
la motivazione più specifica?
È collegata all'entrata in vigore (24.12.2014) del
Trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi, peraltro ratificato
dall'Italia. Quanto avvenuto (e cioè la fornitura delle armi ad un Paese in
guerra) si potrebbe configurare come una
violazione di tale Trattato. In particolare la violazione riguarda l'art.6 n.4
del Trattato, visto che, la consapevolezza di come le bombe destinate al
conflitto yemenita possano essere utilizzate per commettere crimini di guerra, genocidio, crimini contro
l'umanità, attacchi diretti ad obiettivi o a soggetti civili nonché gravi
violazioni del corpus delle Convenzioni di Ginevra del 1949, è desumibile
dall'attacco, con armamenti di produzione italiana, alla struttura sanitaria di
Medici senza frontiere situata nello Yemen.
In
che modo sono da ritenere vincolanti gli obblighi derivanti dai trattati
internazionali?
I vincoli derivanti dall'assunzione di obblighi
pattizi, quali quelli derivanti dal sopra citato Trattato, trovano copertura
costituzionale nell'art. 117, comma I, della Costituzione. Inoltre, il rispetto
del diritto internazionale umanitario richiesto dai principi contenuti in quel
Trattato, oltre alla copertura di cui all'art.117, comma I, Cost, trova
legittimazione costituzionale tra i principi fondamentali della Costituzione
medesima, in particolare all'art.10, in qualità di norme internazionali
consuetudinarie aventi efficacia erga
omnes (verso tutti, ndr) a cui
l'Italia è tenuta a conformarsi.
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